Statuto Confidi Venezia Giulia - Confidi Venezia Giulia

Statuto Confidi Venezia Giulia - Confidi Venezia Giulia: STATUTODEL CONFIDI VENEZIA GIULIAArticolo 1Sede - Denominazione - DurataÈ costituito con sede legale in Gorizia, e sedi operative in Trieste e Gorizia, agli indirizzi risultanti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Venezia Giulia, un Consorzio con attività esterna ai sensi delle norme del Codice Civile (art. 2602 e segg. e art. 2612 e segg.) denominato "Confidi Venezia Giulia" (per brevità, e solo nel seguito di questo statuto indicato, anche solo come "Confidi").La durata del Confidi è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o la scadenza anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.Articolo 2OggettoIl Confidi è costituito per assistere le imprese consorziate, nell’accesso al credito e per il reperimento del capitale di rischio, attraverso la prestazione di garanzie collettive alle medesime destinate.In relazione alla sua iscrizione all’elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 112-bis T.U.B., il Confidi svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi e tutti i servizi connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto rigoroso di tutti i limiti e delle condizioni di legge, il Confidi potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. Si fa al riguardo espresso richiamo alle norme ed ai limiti previsti dalla Riforma Confidi, dal D. Lgs.24.2.1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario, nonché da ogni altra normativa applicabile.Il Confidi potrà altresì partecipare alla costituzione di Consorzi di secondo grado o società consortili, anche in forma di cooperativa, al fine di una riduzione dei rischi connessi alla propria attività istituzionale.Articolo 3ConsorziatiIl numero dei soci è illimitato, e non potrà in nessun caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.Possono essere ammessi come soci, così come indicato dall’art. 13, co. 8 e 9, della L. 326/2003:- le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria;- le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente rientrino nel numero limite massimo previsto dalla normativa vigente.Inoltre ai sensi dell’art. 1 della L. 13 luglio 2016, n. 150, possono essere ammessi come soci anche i liberi professionisti esercenti l’attività in forma individuale o associata, anche societaria, purché rispettino i limiti dimensionali relativi alla PMI.I soggetti richiedenti l’adesione al consorzio ai sensi del presente articolo, possono essere ammessi a consorziati, purché non siano falliti, né siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale, purché i titolari delle ditte individuali, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero altro Rappresentante legale delle imprese costitute nella forma di società di capitali, o il professionista non siano interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.Gli enti pubblici e privati, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della compagine sociale ai sensi del presente articolo possono sostenere l'attività del Confidi con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 13 c. 10 dalla L.326/2003 e succ. modifiche.Articolo 4Ammissione a ConsorziatoLe domande di ammissione al Confidi vengono presentate, tramite apposita modulistica, all’organo amministrativo e devono contenere:• l'impegno a versare una quota di partecipazione al Fondo Consortile - di cui al successivo art. 8 - stabilita dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente;• l'impegno a versare al Confidi, all'atto della fruizione della garanzia, una somma, nella misura stabilita, in via generale, dal Consiglio Direttivo;• la dichiarazione del richiedente di conoscere lo Statuto e gli eventuali Regolamenti per averne presa visione nonché la dichiarazione di attenersi agli obblighi derivanti dall'ammissione a consorziato del Confidi, osservando le disposizioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;• l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;• qualsiasi altro dato richiesto dalla modulistica.L'accettazione della richiesta è demandata all’organo amministrativo. L'ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, gli amministratori ne danno comunicazione scritta all'interessato.La decisione di accoglimento o rigetto della domanda è disciplinata da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.Articolo 5Effetti dell'ammissione e obblighi dei consorziatiI consorziati del Confidi - oltre a poter sottoporre al Confidi richieste di garanzie e/o controgaranzie - potranno usufruire di ogni eventuale altro servizio che il Confidi potrà rendere, nei limiti e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Regolamenti, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti.I consorziati del Confidi hanno inoltre il diritto di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali, nonché ogni altro diritto loro riconosciuto dalla legge, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti.I consorziati del Confidi devono adempiere alle deliberazioni adottate dagli Organi Consortili, al versamento delle quote e dei contributi richiesti, anche a sostegno delle spese di gestione, nonché alla piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.Nei limiti in cui la legge lo consenta, ogni consorziato si obbliga altresì al versamento dell’eventuale quota per l'incremento e la ricostituzione del patrimonio consortile, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.Articolo 6Recesso - EsclusioneLa qualità di consorziato viene meno per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, per la sua cessazione o esclusione.I consorziati possono recedere dal Confidi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso avrà decorrenza dalla data della delibera del Consiglio, che si pronuncia sul recesso.I consorziati che hanno operazioni in corso non possono recedere dal Confidi se non previa chiusura delle stesse.La delibera con la quale viene dichiarata la perdita della qualità di consorziato deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.Potranno altresì essere esclusi dal Confidi i consorziati per i quali si è aperta la procedura fallimentare, o che siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata, purché non abbiano operazioni in corso.Inoltre potrà essere escluso dal Confidi il consorziato che non osservi le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio stesso, o non abbia versato le quote o i contributi richiesti, e potrà anche essere escluso il consorziato che abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi del Confidi. In tali casi l'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere comunicata per iscritto al consorziato interessato.Le decisioni in merito al recesso ed esclusione sono disciplinate da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.La cessazione del vincolo consortile per qualsiasi causa non dà diritto alla restituzione delle somme versate, che restano acquisite al patrimonio del Confidi.In ogni caso in cui si verifichi la cessazione del vincolo consortile relativamente ad un singolo consorziato, nell’ipotesi in cui alla data di efficacia dello scioglimento sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dal Confidi in favore del consorziato il cui rapporto si scioglie, quest’ultimo (o, in caso di morte, i suoi eredi) sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo del Confidi ai sensi dello statuto, fino a che la garanzia, la controgaranzia o la co-garanzia rilasciata dal Confidi non venga estinta anche in via anticipata.In ogni caso qualora il consorziato abbia assunto nei confronti del Confidi impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto scioglimento, questi devono comunque essere adempiuti dal consorziato stesso o dai suoi eredi e/o aventi causa.Articolo 7PatrimonioIl Patrimonio del Confidi è l'intero complesso dei mezzi economici e dei beni (mobili ed immobili) a disposizione dello stesso per il conseguimento dei fini statutari.Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) - ovvero al diverso limite fissato dalla legge – ed è regolato dalle vigenti normative di settore. Esso è costituito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:a) dal Fondo Consortile;b) dagli apporti dei consorziati;c) dai contributi ricevuti a qualsiasi titolo, da enti o soggetti pubblici e/o privati;d) dai fondi rischi indisponibili;e) da eventuali riserve indivisibili;f) dagli utili di esercizio.Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati dal Confidi per il raggiungimento degli scopi consortili.La distribuzione, restituzione o ripartizione tra i consorziati di riserve, fondi comunque denominati e, in generale, avanzi di gestione è espressamente vietata e non potrà essere attuata, in nessun caso né situazione, né durante la vita del Confidi, né all'atto del suo scioglimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 18, L. 326/2003, che qui integralmente si richiama.Articolo 8Fondo ConsortileIl Fondo Consortile è di ammontare variabile, non può essere inferiore ad euro 100.000 (centomila) - ovvero al diverso limite fissato dalla legge - ed è regolato dalle vigenti normative di settore.Esso è costituito:a) dalle quote di partecipazione di ciascun consorziato, dai beni acquistati con queste, nonché da eventuali altri versamenti;b) da eventuali contributi destinati al suo incremento o ricostituzione;c) da aumenti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, anche mediante l'utilizzo di riserve disponibili.Articolo 9OrganiSono Organi del Confidi:• l'Assemblea dei consorziati;• il Consiglio Direttivo;• il Presidente;• il Collegio Sindacale;• il Comitato Esecutivo;• il Segretario Generale.Articolo 10Assemblea dei ConsorziatiL'Assemblea è ordinaria o straordinaria.L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per la trattazione di argomenti di competenza della stessa, con comunicazione, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione, inoltrata a ciascun consorziato tramite lettera, fax, posta elettronica od altro mezzo consentito dalla legge purché sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento; nell'avviso deve essere riportata l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dall'adunanza in prima, seconda e, laddove prevista, in terza convocazione, nonché l'ordine del giorno.La convocazione può avvenire anche mediante avviso pubblicato nei termini di legge su quotidiani locali almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale ovvero altrove, purché nell'ambito della Regione in cui il Confidi ha la propria sede.L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purché siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci.In particolare, sarà quindi necessario che:- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche per tramite di suo/i delegato/i, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora ne ricorrano i presupposti di legge e con l’adempimento delle relative formalità da parte degli amministratori.Gli amministratori devono inoltre convocare senza indugio l'Assemblea qualora un decimo dei consorziati ne faccia richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.Articolo 11Competenze dell'AssembleaL'Assemblea ordinaria:a) provvede ad eleggere i Consiglieri di cui all'art. 14, scegliendoli fra i consorziati ovvero tra le persone indicate dai consorziati persone giuridiche;b) approva i bilanci annuali e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;c) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente;d) delibera sui compensi di Consiglieri e sindaci stabilendone i limiti;e) delibera a favore dei Consiglieri, nelle forme reputate idonee, eventuali indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;f) delibera sugli altri oggetti di competenza o sottoposti alla stessa dai Consiglieri o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.L'Assemblea straordinaria:a) delibera relativamente alle modifiche dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto stesso alla sua competenza;b) delibera la proroga della durata del Confidi, nonché la trasformazione o fusione dello stesso;c) delibera lo scioglimento, e la liquidazione del Confidi, provvedendo alla nomina ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori.Articolo 12Diritto di votoOgni consorziato ha diritto ad un voto.È ammessa la rappresentanza di un consorziato a mezzo di delega scritta ad altro consorziato, fermo restando che ogni delegato non può rappresentare più di cinque consorziati.Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate a cura del segretario.Le società iscritte al Confidi devono essere rappresentate all'Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato, o a mezzo delega conferita ad altro consorziato.Articolo 13Validità e deliberazioniL'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza è presieduta da uno dei Vice Presidenti Vicari. In assenza di entrambi dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un delegato. In sua assenza il presidente dell'Assemblea nomina il segretario.Qualora richiesto dalla normativa vigente, ovvero ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono riportare, su richiesta dei consorziati, le eventuali dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:a. in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;b. in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/30 degli aventi diritto al voto;c. in terza convocazione con la presenza di almeno 1/50 degli aventi diritto al voto.L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima, in seconda e in terza convocazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.Ai fini del calcolo dei quorum si considera presente anche chi interviene a mezzo delega.Articolo 14Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo è costituito:- da otto a dodici membri eletti dall'Assemblea, con i criteri fissati in apposito Regolamento, fatta salva la necessità di garantire adeguata rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato e servizi alle imprese;- da 1 consigliere designato dall'Amministrazione Regionale;- da 2 Consiglieri designati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Venezia Giulia.I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente per i Confidi.I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio può provvedere alla loro temporanea sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'assemblea; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede a confermarli o a nominare i sostituti fino alla scadenza del Consiglio in carica. Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare la maggioranza degli Consiglieri nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancantiIl Consiglio Direttivo è competente per l'ordinaria amministrazione nonché per l'esecuzione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea.In particolare al Consiglio Direttivo spetta:a) nominare il Presidente e i due Vice-Presidenti Vicari competenti per territorio scelti tra i membri eletti dall'Assemblea;b) propone all’Assemblea dei soci gli adeguamenti e le modifiche dello Statuto;c) deliberare in materia di convenzioni per il raggiungimento delle finalità del Confidi e curare i rapporti con i soggetti convenzionati e con gli enti sostenitori;d) deliberare sulle domande di adesione al Confidi e sulle cancellazioni;e) deliberare in materia di garanzie stabilendone modalità e limiti, anche relativamente all’importo del credito oggetto delle stesse;f) nominare uno o più Amministratori Delegati attribuendone le specifiche deleghe;g) delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente a uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente; gli stessi relazionano periodicamente il Consiglio sull’attività esercitata.h) nominare, e revocare il Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone l'ambito di competenza e delegando ad esso anche parte dei propri compiti, compresa la concessione delle garanzie e l’iscrizione di nuovi soci,i) nominare, e revocare, due Comitati per il Credito, scegliendo i componenti tra i propri membri eletti, cui può delegare le eventuali proprie attribuzioni in materia di garanzie;j) predisporre il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;k) deliberare in materia di quote, commissioni e contributi richiesti ai consorziati;l) determinare la misura dei compensi, entro i limiti di cui all’art. 11 lettera d), nonché dei gettoni di presenza e autorizzare i rimborsi spese;m) deliberare il trasferimento della sede del Confidi entro lo stesso Comune;n) nominare, e revocare, non necessariamente tra i suoi componenti, il Segretario Generale; stabilirne il compenso e le funzioni, rilasciandogli, eventualmente, apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni;o) deliberare in materia di personale;p) approvare, anche su proposta del Comitato Esecutivo, i Regolamenti di attuazione.Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in regione Friuli Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo PEC, e-mail, fax, telegramma o con lettera, anche Raccomandata r.r., da spedire, a ciascun membro del consiglio stesso e del collegio sindacale, agli indirizzi comunicati all’ atto dell’accettazione della carica o della nomina, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere inviata dal Presidente, nelle forme indicate, anche ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e non sono ammesse deleghe.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da uno dei Vice-Presidenti Vicari, o in caso di assenza dal componente di maggior anzianità anagrafica.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voto le deliberazioni si ritengono non assunte.Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario che ne cura la redazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un suo delegato.Le adunanze del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le stesse condizioni previste per l'analoga ipotesi in materia di assemblea; in tal caso la riunione si considera tenuta dove si trova il Presidente. Il Segretario, o un suo delegato, deve essere presente dove si trova il Presidente.Articolo 15Presidente - RappresentanzaIl Presidente ha la rappresentanza legale del Confidi, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.Egli ha pure la facoltà di rappresentare il Confidi nelle assemblee di società o enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.In caso di impedimento o assenza le sue mansioni spettano ad uno dei Vice Presidenti Vicari, o in assenza al consigliere più anziano di età.La Firma sociale spetta al Presidente, o ai Vice Presidenti Vicari, o all’Amministratore Delegato, se nominato, nell’ambito dei poteri di delega conferiti, e al Segretario Generale, nell’ambito delle attribuzioni dei suoi poteri e impegni, se conferiti.Articolo 16Collegio SindacaleIl Confidi è assoggettato alle norme di legge in materia di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti ed in particolare a quanto previsto dall’art. 2477 c.c.In particolare il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi - di cui uno su indicazione dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia – e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea dei consorziati, ai sensi dell’art. 2398 c.c. Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio per legge, ovvero in caso di nomina volontaria, i requisiti dei suoi membri, nonché le funzioni, i poteri, i doveri, saranno quelli previsti dalla legge per le ipotesi di nomina obbligatoria.Il Collegio assolve la funzione di controllo sull'attività organizzativa, amministrativa del Confidi; se specificamente nominato esercita anche la revisione legale dei conti.Per le funzioni di controllo contabile della società, può essere nominato, in alternativa al Collegio Sindacale, un Revisore Legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.Il Collegio Sindacale ed il Revisore durano in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono riconfermabili.I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore devono possedere, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente del Codice Civile, ministeriale e di Banca d’Italia.Il Collegio Sindacale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.Articolo 17Comitato Esecutivo e Comitati per il CreditoIl Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, se nominato, dai due Vice Presidenti Vicari e da quattro membri scegliendoli tra i componenti eletti dal Consiglio Direttivo. Nella composizione del Comitato Esecutivo deve essere garantita la rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato, e servizi alle imprese.Il Comitato Esecutivo adempie a tutti i compiti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo in base a quanto disposto dall’art. 14 lettera h) del presente Statuto. Lo stesso relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sull’attività esercitata.Nello svolgimento delle sue funzioni esso dovrà tenere conto delle garanzie già prestate a favore delle imprese consorziate, e tuttora in essere in modo che il complesso delle garanzie prestate a favore di una stessa impresa non superi l'importo massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo nei modi previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dai Vice-Presidenti Vicari o dall’Amministratore Delegato, ove nominato.Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e lo stesso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.In caso di parità di voto le deliberazioni si ritengono non assunte.Le mansioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un suo delegato.I due Comitati per il Credito hanno competenza territoriale e sono composti dal Vice Presidente Vicario del Confidi competente per territorio, che riveste la carica di Presidente del Comitato per il Credito stesso, e da due membri ciascuno scelti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Ai Comitati del Credito possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Confidi e l’Amministratore Delegato, ove nominato. I Comitati per il Credito operano nei limiti previsti dalla delega conferita e dagli appositi regolamenti adottati. Le mansioni di segretario del Comitato per il Credito sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un suo delegato.Alle riunioni dei Comitati del Credito può partecipare il Collegio Sindacale.Le riunioni di ciascun Comitato del Credito sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Articolo 18Segretario GeneraleIl Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.Egli:a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;b) dirige il personale dipendente in termini di organizzazione sia amministrativa che contabile e gestisce i rapporti correnti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi;c) relaziona il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo sulle attività correnti e le iniziative attivate;d) propone al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo ogni misura che possa contribuire a realizzare gli scopi statutari;e) esercita specifici poteri, facoltà e funzioni che gli vengono conferiti tramite determinazioni del Consiglio Direttivo, in base a quanto disposto dall’art. 14 del presente Statuto.Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Comitati del Credito, nel rispetto delle funzioni stabilite dallo Statuto.Gli spetta la corresponsione di un gettone di presenza per le sedute degli Organi Consortili cui partecipa, calcolato nella misura prevista per i componenti degli organi stessi.Articolo 19RegolamentiI criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività del Confidi ed i rapporti con i consorziati possono essere disciplinati anche da specifici Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.Articolo 20Scioglimento - Liquidazione - ScissioneIn caso di scioglimento del Confidi, per una delle cause previste dalla legge, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla chiusura delle operazioni in corso e alla definizione di tutti i rapporti con i consorziati.In caso di scissione del Confidi, si applicano le norme del Codice Civile e dell'art. 13, comma 4, della L. 26/2003.Se ed in quanto compatibili con la normativa nazionale di tempo in tempo applicabile in materia di Confidi, le somme residue del Patrimonio, conclusa la procedura di liquidazione, dovranno essere devolute ai fini di pubblica utilità in conformità alle norme di legge vigenti.Articolo 21Disposizioni finaliLe norme previste dal presente Statuto, attinenti ai principi di mutualità, sono inderogabili e non possono essere abrogate.Per quanto non previsto dall'Atto costitutivo del Confidi o dal presente Statuto si fa riferimento e si intendono qui trascritte tutte le norme legislative vigenti in materia..

Statuto Confidi Venezia Giulia

STATUTO
DEL CONFIDI VENEZIA GIULIA
Articolo 1

Sede - Denominazione - Durata


È costituito con sede legale in Gorizia, e sedi operative in Trieste e Gorizia, agli indirizzi risultanti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Venezia Giulia, un Consorzio con attività esterna ai sensi delle norme del Codice Civile (art. 2602 e segg. e art. 2612 e segg.) denominato "Confidi Venezia Giulia" (per brevità, e solo nel seguito di questo statuto indicato, anche solo come "Confidi").
La durata del Confidi è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o la scadenza anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

Articolo 2
Oggetto


Il Confidi è costituito per assistere le imprese consorziate, nell’accesso al credito e per il reperimento del capitale di rischio, attraverso la prestazione di garanzie collettive alle medesime destinate.
In relazione alla sua iscrizione all’elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 112-bis T.U.B., il Confidi svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi e tutti i servizi connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.
Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto rigoroso di tutti i limiti e delle condizioni di legge, il Confidi potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. Si fa al riguardo espresso richiamo alle norme ed ai limiti previsti dalla Riforma Confidi, dal D. Lgs.24.2.1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario, nonché da ogni altra normativa applicabile.
Il Confidi potrà altresì partecipare alla costituzione di Consorzi di secondo grado o società consortili, anche in forma di cooperativa, al fine di una riduzione dei rischi connessi alla propria attività istituzionale.


Articolo 3
Consorziati


Il numero dei soci è illimitato, e non potrà in nessun caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi come soci, così come indicato dall’art. 13, co. 8 e 9, della L. 326/2003:
- le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria;
- le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente rientrino nel numero limite massimo previsto dalla normativa vigente.
Inoltre ai sensi dell’art. 1 della L. 13 luglio 2016, n. 150, possono essere ammessi come soci anche i liberi professionisti esercenti l’attività in forma individuale o associata, anche societaria, purché rispettino i limiti dimensionali relativi alla PMI.
I soggetti richiedenti l’adesione al consorzio ai sensi del presente articolo, possono essere ammessi a consorziati, purché non siano falliti, né siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale, purché i titolari delle ditte individuali, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero altro Rappresentante legale delle imprese costitute nella forma di società di capitali, o il professionista non siano interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
Gli enti pubblici e privati, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della compagine sociale ai sensi del presente articolo possono sostenere l'attività del Confidi con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 13 c. 10 dalla L.326/2003 e succ. modifiche.


Articolo 4
Ammissione a Consorziato


Le domande di ammissione al Confidi vengono presentate, tramite apposita modulistica, all’organo amministrativo e devono contenere:
• l'impegno a versare una quota di partecipazione al Fondo Consortile - di cui al successivo art. 8 - stabilita dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente;
• l'impegno a versare al Confidi, all'atto della fruizione della garanzia, una somma, nella misura stabilita, in via generale, dal Consiglio Direttivo;
• la dichiarazione del richiedente di conoscere lo Statuto e gli eventuali Regolamenti per averne presa visione nonché la dichiarazione di attenersi agli obblighi derivanti dall'ammissione a consorziato del Confidi, osservando le disposizioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
• l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
• qualsiasi altro dato richiesto dalla modulistica.
L'accettazione della richiesta è demandata all’organo amministrativo. L'ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.
Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, gli amministratori ne danno comunicazione scritta all'interessato.
La decisione di accoglimento o rigetto della domanda è disciplinata da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.


Articolo 5
Effetti dell'ammissione e obblighi dei consorziati


I consorziati del Confidi - oltre a poter sottoporre al Confidi richieste di garanzie e/o controgaranzie - potranno usufruire di ogni eventuale altro servizio che il Confidi potrà rendere, nei limiti e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Regolamenti, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti.
I consorziati del Confidi hanno inoltre il diritto di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali, nonché ogni altro diritto loro riconosciuto dalla legge, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti.
I consorziati del Confidi devono adempiere alle deliberazioni adottate dagli Organi Consortili, al versamento delle quote e dei contributi richiesti, anche a sostegno delle spese di gestione, nonché alla piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Nei limiti in cui la legge lo consenta, ogni consorziato si obbliga altresì al versamento dell’eventuale quota per l'incremento e la ricostituzione del patrimonio consortile, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.


Articolo 6
Recesso - Esclusione


La qualità di consorziato viene meno per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, per la sua cessazione o esclusione.
I consorziati possono recedere dal Confidi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso avrà decorrenza dalla data della delibera del Consiglio, che si pronuncia sul recesso.
I consorziati che hanno operazioni in corso non possono recedere dal Confidi se non previa chiusura delle stesse.
La delibera con la quale viene dichiarata la perdita della qualità di consorziato deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.
Potranno altresì essere esclusi dal Confidi i consorziati per i quali si è aperta la procedura fallimentare, o che siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata, purché non abbiano operazioni in corso.
Inoltre potrà essere escluso dal Confidi il consorziato che non osservi le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio stesso, o non abbia versato le quote o i contributi richiesti, e potrà anche essere escluso il consorziato che abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi del Confidi. In tali casi l'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere comunicata per iscritto al consorziato interessato.
Le decisioni in merito al recesso ed esclusione sono disciplinate da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
La cessazione del vincolo consortile per qualsiasi causa non dà diritto alla restituzione delle somme versate, che restano acquisite al patrimonio del Confidi.
In ogni caso in cui si verifichi la cessazione del vincolo consortile relativamente ad un singolo consorziato, nell’ipotesi in cui alla data di efficacia dello scioglimento sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dal Confidi in favore del consorziato il cui rapporto si scioglie, quest’ultimo (o, in caso di morte, i suoi eredi) sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo del Confidi ai sensi dello statuto, fino a che la garanzia, la controgaranzia o la co-garanzia rilasciata dal Confidi non venga estinta anche in via anticipata.
In ogni caso qualora il consorziato abbia assunto nei confronti del Confidi impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto scioglimento, questi devono comunque essere adempiuti dal consorziato stesso o dai suoi eredi e/o aventi causa.


Articolo 7
Patrimonio


Il Patrimonio del Confidi è l'intero complesso dei mezzi economici e dei beni (mobili ed immobili) a disposizione dello stesso per il conseguimento dei fini statutari.
Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) - ovvero al diverso limite fissato dalla legge – ed è regolato dalle vigenti normative di settore. Esso è costituito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) dal Fondo Consortile;
b) dagli apporti dei consorziati;
c) dai contributi ricevuti a qualsiasi titolo, da enti o soggetti pubblici e/o privati;
d) dai fondi rischi indisponibili;
e) da eventuali riserve indivisibili;
f) dagli utili di esercizio.
Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati dal Confidi per il raggiungimento degli scopi consortili.
La distribuzione, restituzione o ripartizione tra i consorziati di riserve, fondi comunque denominati e, in generale, avanzi di gestione è espressamente vietata e non potrà essere attuata, in nessun caso né situazione, né durante la vita del Confidi, né all'atto del suo scioglimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 18, L. 326/2003, che qui integralmente si richiama.


Articolo 8
Fondo Consortile


Il Fondo Consortile è di ammontare variabile, non può essere inferiore ad euro 100.000 (centomila) - ovvero al diverso limite fissato dalla legge - ed è regolato dalle vigenti normative di settore.
Esso è costituito:
a) dalle quote di partecipazione di ciascun consorziato, dai beni acquistati con queste, nonché da eventuali altri versamenti;
b) da eventuali contributi destinati al suo incremento o ricostituzione;
c) da aumenti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, anche mediante l'utilizzo di riserve disponibili.


Articolo 9
Organi


Sono Organi del Confidi:
• l'Assemblea dei consorziati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio Sindacale;
• il Comitato Esecutivo;
• il Segretario Generale.


Articolo 10
Assemblea dei Consorziati


L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per la trattazione di argomenti di competenza della stessa, con comunicazione, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione, inoltrata a ciascun consorziato tramite lettera, fax, posta elettronica od altro mezzo consentito dalla legge purché sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento; nell'avviso deve essere riportata l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dall'adunanza in prima, seconda e, laddove prevista, in terza convocazione, nonché l'ordine del giorno.
La convocazione può avvenire anche mediante avviso pubblicato nei termini di legge su quotidiani locali almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione
L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale ovvero altrove, purché nell'ambito della Regione in cui il Confidi ha la propria sede.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purché siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci.
In particolare, sarà quindi necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche per tramite di suo/i delegato/i, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora ne ricorrano i presupposti di legge e con l’adempimento delle relative formalità da parte degli amministratori.
Gli amministratori devono inoltre convocare senza indugio l'Assemblea qualora un decimo dei consorziati ne faccia richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.


Articolo 11
Competenze dell'Assemblea


L'Assemblea ordinaria:
a) provvede ad eleggere i Consiglieri di cui all'art. 14, scegliendoli fra i consorziati ovvero tra le persone indicate dai consorziati persone giuridiche;
b) approva i bilanci annuali e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
c) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente;
d) delibera sui compensi di Consiglieri e sindaci stabilendone i limiti;
e) delibera a favore dei Consiglieri, nelle forme reputate idonee, eventuali indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;
f) delibera sugli altri oggetti di competenza o sottoposti alla stessa dai Consiglieri o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera relativamente alle modifiche dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto stesso alla sua competenza;
b) delibera la proroga della durata del Confidi, nonché la trasformazione o fusione dello stesso;
c) delibera lo scioglimento, e la liquidazione del Confidi, provvedendo alla nomina ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori.


Articolo 12
Diritto di voto


Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
È ammessa la rappresentanza di un consorziato a mezzo di delega scritta ad altro consorziato, fermo restando che ogni delegato non può rappresentare più di cinque consorziati.
Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate a cura del segretario.
Le società iscritte al Confidi devono essere rappresentate all'Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato, o a mezzo delega conferita ad altro consorziato.


Articolo 13
Validità e deliberazioni


L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza è presieduta da uno dei Vice Presidenti Vicari. In assenza di entrambi dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un delegato. In sua assenza il presidente dell'Assemblea nomina il segretario.
Qualora richiesto dalla normativa vigente, ovvero ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono riportare, su richiesta dei consorziati, le eventuali dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
a. in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
b. in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/30 degli aventi diritto al voto;
c. in terza convocazione con la presenza di almeno 1/50 degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima, in seconda e in terza convocazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
Ai fini del calcolo dei quorum si considera presente anche chi interviene a mezzo delega.


Articolo 14
Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è costituito:
- da otto a dodici membri eletti dall'Assemblea, con i criteri fissati in apposito Regolamento, fatta salva la necessità di garantire adeguata rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato e servizi alle imprese;
- da 1 consigliere designato dall'Amministrazione Regionale;
- da 2 Consiglieri designati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Venezia Giulia.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente per i Confidi.
I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio può provvedere alla loro temporanea sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'assemblea; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede a confermarli o a nominare i sostituti fino alla scadenza del Consiglio in carica. Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare la maggioranza degli Consiglieri nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti
Il Consiglio Direttivo è competente per l'ordinaria amministrazione nonché per l'esecuzione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea.
In particolare al Consiglio Direttivo spetta:
a) nominare il Presidente e i due Vice-Presidenti Vicari competenti per territorio scelti tra i membri eletti dall'Assemblea;
b) propone all’Assemblea dei soci gli adeguamenti e le modifiche dello Statuto;
c) deliberare in materia di convenzioni per il raggiungimento delle finalità del Confidi e curare i rapporti con i soggetti convenzionati e con gli enti sostenitori;
d) deliberare sulle domande di adesione al Confidi e sulle cancellazioni;
e) deliberare in materia di garanzie stabilendone modalità e limiti, anche relativamente all’importo del credito oggetto delle stesse;
f) nominare uno o più Amministratori Delegati attribuendone le specifiche deleghe;
g) delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente a uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente; gli stessi relazionano periodicamente il Consiglio sull’attività esercitata.
h) nominare, e revocare il Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone l'ambito di competenza e delegando ad esso anche parte dei propri compiti, compresa la concessione delle garanzie e l’iscrizione di nuovi soci,
i) nominare, e revocare, due Comitati per il Credito, scegliendo i componenti tra i propri membri eletti, cui può delegare le eventuali proprie attribuzioni in materia di garanzie;
j) predisporre il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;
k) deliberare in materia di quote, commissioni e contributi richiesti ai consorziati;
l) determinare la misura dei compensi, entro i limiti di cui all’art. 11 lettera d), nonché dei gettoni di presenza e autorizzare i rimborsi spese;
m) deliberare il trasferimento della sede del Confidi entro lo stesso Comune;
n) nominare, e revocare, non necessariamente tra i suoi componenti, il Segretario Generale; stabilirne il compenso e le funzioni, rilasciandogli, eventualmente, apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni;
o) deliberare in materia di personale;
p) approvare, anche su proposta del Comitato Esecutivo, i Regolamenti di attuazione.
Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in regione Friuli Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo PEC, e-mail, fax, telegramma o con lettera, anche Raccomandata r.r., da spedire, a ciascun membro del consiglio stesso e del collegio sindacale, agli indirizzi comunicati all’ atto dell’accettazione della carica o della nomina, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere inviata dal Presidente, nelle forme indicate, anche ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e non sono ammesse deleghe.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da uno dei Vice-Presidenti Vicari, o in caso di assenza dal componente di maggior anzianità anagrafica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voto le deliberazioni si ritengono non assunte.
Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario che ne cura la redazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un suo delegato.
Le adunanze del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le stesse condizioni previste per l'analoga ipotesi in materia di assemblea; in tal caso la riunione si considera tenuta dove si trova il Presidente. Il Segretario, o un suo delegato, deve essere presente dove si trova il Presidente.


Articolo 15
Presidente - Rappresentanza


Il Presidente ha la rappresentanza legale del Confidi, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.
Egli ha pure la facoltà di rappresentare il Confidi nelle assemblee di società o enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.
In caso di impedimento o assenza le sue mansioni spettano ad uno dei Vice Presidenti Vicari, o in assenza al consigliere più anziano di età.
La Firma sociale spetta al Presidente, o ai Vice Presidenti Vicari, o all’Amministratore Delegato, se nominato, nell’ambito dei poteri di delega conferiti, e al Segretario Generale, nell’ambito delle attribuzioni dei suoi poteri e impegni, se conferiti.


Articolo 16
Collegio Sindacale


Il Confidi è assoggettato alle norme di legge in materia di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti ed in particolare a quanto previsto dall’art. 2477 c.c.
In particolare il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi - di cui uno su indicazione dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia – e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea dei consorziati, ai sensi dell’art. 2398 c.c.
Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio per legge, ovvero in caso di nomina volontaria, i requisiti dei suoi membri, nonché le funzioni, i poteri, i doveri, saranno quelli previsti dalla legge per le ipotesi di nomina obbligatoria.
Il Collegio assolve la funzione di controllo sull'attività organizzativa, amministrativa del Confidi; se specificamente nominato esercita anche la revisione legale dei conti.
Per le funzioni di controllo contabile della società, può essere nominato, in alternativa al Collegio Sindacale, un Revisore Legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.
Il Collegio Sindacale ed il Revisore durano in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono riconfermabili.
I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore devono possedere, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente del Codice Civile, ministeriale e di Banca d’Italia.
Il Collegio Sindacale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.


Articolo 17
Comitato Esecutivo e Comitati per il Credito


Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, se nominato, dai due Vice Presidenti Vicari e da quattro membri scegliendoli tra i componenti eletti dal Consiglio Direttivo. Nella composizione del Comitato Esecutivo deve essere garantita la rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato, e servizi alle imprese.
Il Comitato Esecutivo adempie a tutti i compiti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo in base a quanto disposto dall’art. 14 lettera h) del presente Statuto. Lo stesso relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sull’attività esercitata.
Nello svolgimento delle sue funzioni esso dovrà tenere conto delle garanzie già prestate a favore delle imprese consorziate, e tuttora in essere in modo che il complesso delle garanzie prestate a favore di una stessa impresa non superi l'importo massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo nei modi previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dai Vice-Presidenti Vicari o dall’Amministratore Delegato, ove nominato.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e lo stesso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto le deliberazioni si ritengono non assunte.
Le mansioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un suo delegato.
I due Comitati per il Credito hanno competenza territoriale e sono composti dal Vice Presidente Vicario del Confidi competente per territorio, che riveste la carica di Presidente del Comitato per il Credito stesso, e da due membri ciascuno scelti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Ai Comitati del Credito possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Confidi e l’Amministratore Delegato, ove nominato. I Comitati per il Credito operano nei limiti previsti dalla delega conferita e dagli appositi regolamenti adottati. Le mansioni di segretario del Comitato per il Credito sono svolte dal Segretario Generale del Confidi o da un suo delegato.
Alle riunioni dei Comitati del Credito può partecipare il Collegio Sindacale.
Le riunioni di ciascun Comitato del Credito sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Articolo 18
Segretario Generale


Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.
Egli:
a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
b) dirige il personale dipendente in termini di organizzazione sia amministrativa che contabile e gestisce i rapporti correnti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi;
c) relaziona il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo sulle attività correnti e le iniziative attivate;
d) propone al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo ogni misura che possa contribuire a realizzare gli scopi statutari;
e) esercita specifici poteri, facoltà e funzioni che gli vengono conferiti tramite determinazioni del Consiglio Direttivo, in base a quanto disposto dall’art. 14 del presente Statuto.
Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Comitati del Credito, nel rispetto delle funzioni stabilite dallo Statuto.
Gli spetta la corresponsione di un gettone di presenza per le sedute degli Organi Consortili cui partecipa, calcolato nella misura prevista per i componenti degli organi stessi.


Articolo 19
Regolamenti


I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività del Confidi ed i rapporti con i consorziati possono essere disciplinati anche da specifici Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.


Articolo 20
Scioglimento - Liquidazione - Scissione


In caso di scioglimento del Confidi, per una delle cause previste dalla legge, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla chiusura delle operazioni in corso e alla definizione di tutti i rapporti con i consorziati.
In caso di scissione del Confidi, si applicano le norme del Codice Civile e dell'art. 13, comma 4, della L. 26/2003.
Se ed in quanto compatibili con la normativa nazionale di tempo in tempo applicabile in materia di Confidi, le somme residue del Patrimonio, conclusa la procedura di liquidazione, dovranno essere devolute ai fini di pubblica utilità in conformità alle norme di legge vigenti.


Articolo 21
Disposizioni finali


Le norme previste dal presente Statuto, attinenti ai principi di mutualità, sono inderogabili e non possono essere abrogate.
Per quanto non previsto dall'Atto costitutivo del Confidi o dal presente Statuto si fa riferimento e si intendono qui trascritte tutte le norme legislative vigenti in materia.


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